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Chiunque, non avendo partecipato ad alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, ritiene i sigilli o i bolli contraffatti, ovvero le materie o gli strumenti destinati alla contraffazione, e' punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a cinquecento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
