Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Va esente da pena colui che, avendo eseguito o essendo concorso ad eseguire la contraffazione od alterazione di monete o carte di pubblico credito, e' riuscito, prima che l'Autorita' ne avesse notizia, ad impedirne la circolazione.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
