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[1]La pena dell'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di una lira, ne' maggiore di lire duemila.

[2]In caso di mancato pagamento dell'ammenda, si applicano le disposizioni contenute nei capoversi dell'articolo 22; ma all'ammenda e' surrogato l'arresto in luogo della detenzione.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art25 · fonte del testo

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