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[1]La pena dell'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di una lira, ne' maggiore di lire duemila.
[2]In caso di mancato pagamento dell'ammenda, si applicano le disposizioni contenute nei capoversi dell'articolo 22; ma all'ammenda e' surrogato l'arresto in luogo della detenzione.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
