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[1]Chiunque, senza legittima autorizzazione, forma bande armate, per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo 127, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la reclusione da tre ad otto anni.
[2]Tutti gli altri che fanno parte delle dette bande sono puniti con la reclusione da diciotto mesi a cinque anni.
[3]Sono pure applicabili le disposizioni degli articoli 129, 133 e 240.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
