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Chiunque commette azioni dirette a suscitare la guerra civile od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del regno e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la reclusione da nove a quindici anni; e da dodici a diciotto, se ha raggiunto, anche in parte, l'intento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
