Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque prende parte ad un'associazione diretta a commettere il delitto preveduto dall' articolo 238 e' punito con la detenzione da sei a diciotto mesi e con multa da lire cento a tremila.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
