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[1]Le legge determina i casi nei quali la pena dell'arresto puo' essere scontata in una casa di lavoro, od anche mediante la esecuzione di opere di pubblica utilita'.
[2]Se, il condannato non si presenta per scontare la pena, ovvero ricusa di prestare l'opera propria, l'arresto e' scontato nei modi ordinarii.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
