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[1]Alle pene indicate nell' articolo 228 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio e della lesione personale stabilite nei capi I e II del titolo IX:
[2]1.° se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi, ovvero il combattimento non segui' alla loro presenza;
[3]2.° se le armi adoperate nel combattimento non sono eguali, e non sono spade, sciabole, ovvero pistole egualmente cariche, escluse quelle di precisione e a piu' colpi;
[4]3.° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi e' stata frode o violazione delle condizioni regolate;
[5]4.° se e' stato espresso il patto che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso, ovvero se cio' risulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni regolate.
[6]Con le stesse pene, diminuite di un terzo, sono puniti i padrini o secondi nei casi dei numeri 2°, 3° e 4°.
[7]La frode o violazione delle condizioni regolate quanto alla scelta delle armi o al combattimento, e' a carico non solo di chi ne e' l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi che ne ha avuta conoscenza prima o nell'atto del combattimento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
