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Chiunque pubblicamente ingiuria una persona o la fa segno a pubblico disprezzo per avere ricusato il duello, o divulga in qualsiasi modo il rifiuto della sfida, ovvero dimostrando o minacciando disprezzo, eccita altri al duello, e' punito con la detenzione da un mese ad un anno.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
