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[1]Chiunque uccide altri in duello, o gli cagiona una lesione da cui e' derivata la morte, e' punito con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.
[2]Se trattasi di una lesione da cui e' derivato alcuno degli effetti preveduti nei numeri 1° e 2° dell'articolo 353, il colpevole e' punito con la detenzione da sei mesi a due anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
