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[1]Chiunque sfida taluno a duello e' punito con la detenzione sino a tre mesi o col confino sino a sei mesi, ancorche' la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto; ma, se fu provocato, la pena e' della sola multa sino a lire cinquecento.
[2]Il provocatore del duello, ancorche' questo non sia avvenuto, se accetta la sfida, e' punito con la multa da lire cento a millecinquecento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
