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[1]Chiunque, al solo fine di esercitare un diritto, nei casi in cui dovrebbe e potrebbe ricorrere all'Autorita', si fa ragione da se' medesimo, e' punito con la multa da lire cinquanta a cinquecento.
[2]Se il colpevole fa uso di minaccia o di violenza contro le persone, e' punito con la detenzione sino ad un anno o con l'esilio locale da quattro mesi a due anni.
[3]Se la violenza ha luogo a mano armata, od ha prodotto lesione personale, il colpevole e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la detenzione da dodici a trenta mesi o con l'esilio locale non minore di due anni.
[4]Alla detenzione o all'esilio locale e' sempre aggiunta la multa indicata nella prima parte del presente articolo.
[5]Tranne il caso di violenza o minaccia, non si procede che a querela di parte.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
