Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, al solo fine di esercitare un diritto, nei casi in cui dovrebbe e potrebbe ricorrere all'Autorita', si fa ragione da se' medesimo, e' punito con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

[2]Se il colpevole fa uso di minaccia o di violenza contro le persone, e' punito con la detenzione sino ad un anno o con l'esilio locale da quattro mesi a due anni.

[3]Se la violenza ha luogo a mano armata, od ha prodotto lesione personale, il colpevole e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la detenzione da dodici a trenta mesi o con l'esilio locale non minore di due anni.

[4]Alla detenzione o all'esilio locale e' sempre aggiunta la multa indicata nella prima parte del presente articolo.

[5]Tranne il caso di violenza o minaccia, non si procede che a querela di parte.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art224 · fonte del testo

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