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[1]Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, il condannato che trasgredisce gli obblighi derivanti dalla condanna e' punito:
[2]1.° se si tratta della interdizione dai pubblici ufficii o della sospensione dall' esercizio di una professione od arte, con la detenzione sino ed un anno o con la multa da lire cento a tremila, ferma la durata della pena cui era stato condannato;
[3]2.° se si tratta della vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza, con la reclusione da quattro mesi ad un anno, rimanendo sospeso il corso della vigilanza durante la reclusione.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
