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[1]La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di lire dieci, ne' maggiore di lire diecimila.

[2]In caso di mancato pagamento entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto, ove consti della insolvibilita' del condannato, la multa si converte di diritto nella detenzione, col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire e frazione di dieci lire della somma non pagata.

[3]Il condannato puo' sempre far cessare la pena surrogata, pagando la multa, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, secondo le norme stabilite nel precedente capoverso.

[4]La detenzione surrogata alla multa non puo' mai eccedere la durata di un anno.

[5]Alla detenzione puo', in questo caso, essere surrogata nell'esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune, col ragguaglio di due giorni di lavoro per ogni giorno di detenzione.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art22 · fonte del testo

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