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Quando le violenze prevedute negli articoli precedenti sono commesse con armi, o i fatti ivi indicati sono avvenuti in una riunione di tre o piu' persone, di cui anche una sola fosse armata, ovvero in seguito a concerto, le pene stabilite nei medesimi articoli sono aumentate di un sesto; e, se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, il periodo minimo stabilito nell'articolo 11 per la segregazione cellulare continua e' aumentato sino a tre anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
