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[1]Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, che si rende in qualsiasi modo colpevole di connivenza nell' evasione di esso, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii; e, se per l'evasione e' stato usato alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 215, la reclusione e' da cinque a dieci anni, ancorche' la evasione non sia avvenuta.

[2]Se, per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole ha cooperato alle violenze o alle rotture, ovvero ha somministrato le armi o gli strumenti o non ne ha impedita la somministrazione, la pena e' della interdizione perpetua dai pubblici ufficii e della reclusione da cinque a dieci anni, ancorche' l'evasione non sia avvenuta.

[3]Se l'arrestato o condannato e' evaso per negligenza del pubblico ufficiale, questi e' punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art218 · fonte del testo

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