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[1]Il patrocinatore in una causa penale, che pregiudica il suo difeso, e' punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all' esercizio della professione.

[2]Se il difeso era imputato di un delitto che importava una pena restrittiva della liberta' personale eccedente cinque anni, la reclusione e' da quattro ad otto anni.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art212 · fonte del testo

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