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[1]Il patrocinatore che, colludendo con la parte avversaria, od in altro modo, pregiudica la causa affidatagli, ovvero che nella medesima causa assiste parti contrarie, e' punito con la reclusione da quattro a trenta mesi, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici che si estende all' esercizio della professione, e con multa da lire cento a tremila.
[2]Se, dopo aver difesa una parte, il patrocinatore assume, senza il consenso di questa, nella medesima causa, la difesa della parte contraria, e' punito con la reclusione da quindici giorni a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a tremila.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
