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[1]La pena stabilita nell' articolo precedente e' diminuita dalla meta' ai due terzi, se il subornatore e' l'imputato od un suo prossimo congiunto purche' egli non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna.

[2]Se la falsa testimonianza, perizia o interpretazione e' stata ritrattata nei modi e nel tempo indicati nell' articolo 206, la pena per il subornatore e' diminuita da un sesto ad un terzo.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art209 · fonte del testo

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