Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La pena stabilita nell' articolo precedente e' diminuita dalla meta' ai due terzi, se il subornatore e' l'imputato od un suo prossimo congiunto purche' egli non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna.
[2]Se la falsa testimonianza, perizia o interpretazione e' stata ritrattata nei modi e nel tempo indicati nell' articolo 206, la pena per il subornatore e' diminuita da un sesto ad un terzo.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
