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[1]Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero od a tacere, in tutto od in parte, cio' che sa intorno ai fatti od alle circostanze su cui e' chiamato a deporre, e' punito, quando la falsa testimonianza, perizia, od interpretazione abbia avuto luogo, con la reclusione da tre mesi a tre anni; e, rispettivamente, con la reclusione da quattro a dodici anni, e per non meno di quindici anni nei casi preveduti dal primo e dal secondo capoverso dell' articolo 205.

[2]Se la falsa testimonianza e' stata fatta senza giuramento, la pena e' diminuita da un sesto ad un terzo.

[3]Alla pena restrittiva non eccedente cinque anni e' sempre aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

[4]Tutto cio' che e' stato dato dal subornatore e' confiscato.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art208 · fonte del testo

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