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[1]Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero od a tacere, in tutto od in parte, cio' che sa intorno ai fatti od alle circostanze su cui e' chiamato a deporre, e' punito, quando la falsa testimonianza, perizia, od interpretazione abbia avuto luogo, con la reclusione da tre mesi a tre anni; e, rispettivamente, con la reclusione da quattro a dodici anni, e per non meno di quindici anni nei casi preveduti dal primo e dal secondo capoverso dell' articolo 205.
[2]Se la falsa testimonianza e' stata fatta senza giuramento, la pena e' diminuita da un sesto ad un terzo.
[3]Alla pena restrittiva non eccedente cinque anni e' sempre aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.
[4]Tutto cio' che e' stato dato dal subornatore e' confiscato.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
