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Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai periti ed agli interpreti, che, chiamati in tale loro qualita' avanti l'Autorita' giudiziaria, danno pareri, informazioni o interpretazioni mendaci; e, trattandosi di periti, si aggiunge la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all' esercizio della professione od arte.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
