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La pena dell'esilio locale consiste nell'obbligo imposto al condannato di stare, per un tempo non minore di un mese e non maggiore di tre anni, lontano, almeno venti chilometri, tanto dal Comune in cui e' stato commesso il delitto, quanto da quelli in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza. Il giudice puo' anche vietargli nella sentenza di recarsi in paese estero, o di dimorare in determinati Comuni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
