Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

La pena dell'esilio locale consiste nell'obbligo imposto al condannato di stare, per un tempo non minore di un mese e non maggiore di tre anni, lontano, almeno venti chilometri, tanto dal Comune in cui e' stato commesso il delitto, quanto da quelli in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza. Il giudice puo' anche vietargli nella sentenza di recarsi in paese estero, o di dimorare in determinati Comuni.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art20 · fonte del testo

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