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[1]Nessuno puo' essere punito per un fatto che, al tempo in cui fu commesso, la legge non considerava reato.

[2]Nessuno puo' essere punito per un fatto che la nuova legge non annovera tre i reati; e, se ha avuto luogo condanna, ne cessano di diritto l'esecuzione e gli effetti.

[3]Se la legge penale del tempo del commesso reato e le posteriori sono diverse, si applica quella che contiene disposizioni piu' favorevoli all'imputato.

[4]Se la pena e' stata gia' inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce la pena piu' mite, per ispecie o per durata, stabilita dalla legge vigente per il reato definito nella sentenza.

[5]Quando si sostituisce la pena piu' mite per ispecie, la medesima non puo' essere applicata, per una durata maggiore di quella fissata nella sentenza.

[6]La legge posteriore piu' mite si applica altresi' quanto agli effetti delle precedenti condanne, salvi i diritti dei terzi.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art2 · fonte del testo

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