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Quando taluno, per commettere un delitto, si vale delle facolta' o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni delle quali e' investito, la pena stabilita per il delitto commesso e' aumentata di un sesto salvo che la qualita' di pubblico ufficiale sia gia' stata considerata dalla legge.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
