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Quando la legge considera la qualita' di pubblico ufficiale come circostanza costitutiva od aggravante di un reato, perche' commesso a causa delle funzioni da esso esercitate, comprende anche il caso in cui le persone indicate nell' articolo precedente piu' non avessero la qualita' di pubblico ufficiale o non esercitassero quelle funzioni nel momento in cui e' stato commesso il reato.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
