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Chiunque commette frode nella specie, qualita' o quantita' delle cose destinate alle forniture indicate nell'articolo precedente e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con multa sino a lire tremila.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
