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[1]Chiunque, millantando credito o aderenze presso pubblici ufficiali, riceve o fa promettere o dare a se' o ad altri danaro od altre cose come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi, o col pretesto di dover comperare il loro favore o di doverli rimunerare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.
[2]Se il colpevole e' un pubblico ufficiale, alle dette pene si aggiunge in ogni caso l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
