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Per gli effetti delle leggi penali, sotto l'espressione di armi si intendono compresi, oltre le armi da fuoco od esplodenti e le altre la destinazione ordinaria e principale delle quali e' la difesa propria o l'altrui offesa, i coltelli di qualsiasi specie ed altri consimili strumenti atti ad offendere, quando siano portati in modo da intimidire le persone.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
