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[1]L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua produce la privazione:
[2]1°. del diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di ogni altro diritto politico, e della qualita' di membro del Parlamento e di Giurato;
[3]2°. di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dallo Stato, da una Provincia, da un Comune, o da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune;
[4]3°. dei gradi e delle dignita' accademiche, dei titoli, delle decorazioni ed altre insegne onorifiche nazionali e straniere;
[5]4°. di tutti i diritti lucrativi ed onorifici inerenti a qualunque degli ufficii, delle funzioni, qualita' e distinzioni indicate nei numeri precedenti, e del beneficio ecclesiastico di cui il condannato fosse investito;
[6]5°. dell'ufficio di tutore o di curatore e di ogni altro attinente alla tutela e alla cura, tranne quella dei discendenti nei casi determinati dalle leggi civili;
[7]6°. della capacita' di acquistare alcuno dei diritti, degli uffici, delle qualita' e distinzioni indicate nei numeri precedenti.
[8]L'interdizione temporanea produce l'incapacita' nel condannato di esercitare od acquistare, per un tempo non minore di tre mesi e non maggiore di cinque anni, i suindicati diritti, ufficii ed impieghi pubblici, qualita' e distinzioni onorifiche.
[9]La legge determina i casi nei quali la interdizione dai pubblici ufficii e' limitata ad alcuno di essi, e quelli nei quali e' estesa all'esercizio della professione od arte del condannato.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
