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[1]E' punito con la reclusione da quattro a trenta mesi, fuori dei casi preveduti nel numero 2° dell'articolo 113:

[2]1.° chiunque usa violenza o minaccia ad un membro del Parlamento o ad un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni;

[3]2.° chiunque usa violenza o minaccia alle persone, o commette violenza sulle cose, per impedire o sciogliere l'adunanza di un Corpo legittimamente deliberante, e per influire sulle sue deliberazioni.

[4]Se i fatti preveduti nel presente articolo sono commessi con armi, la reclusione e' da uno a cinque anni; e se sono commessi in riunione di oltre cinque persone armate, o di oltre dieci anche non armate, ed in seguito a concerto, la reclusione e' da sei a quindici anni.

[5]Il delitto si considera commesso con armi, quand'anche uno solo di coloro che vi parteciparono era palesemente armato.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art179 · fonte del testo

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