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[1]E' punito con la reclusione da quattro a trenta mesi, fuori dei casi preveduti nel numero 2° dell'articolo 113:
[2]1.° chiunque usa violenza o minaccia ad un membro del Parlamento o ad un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni;
[3]2.° chiunque usa violenza o minaccia alle persone, o commette violenza sulle cose, per impedire o sciogliere l'adunanza di un Corpo legittimamente deliberante, e per influire sulle sue deliberazioni.
[4]Se i fatti preveduti nel presente articolo sono commessi con armi, la reclusione e' da uno a cinque anni; e se sono commessi in riunione di oltre cinque persone armate, o di oltre dieci anche non armate, ed in seguito a concerto, la reclusione e' da sei a quindici anni.
[5]Il delitto si considera commesso con armi, quand'anche uno solo di coloro che vi parteciparono era palesemente armato.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
