Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il ministro di un culto, che, abusando della forza morale derivante dal suo ministero, eccita a disconoscere le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorita', od a trasgredire altrimenti i doveri verso la Patria o quelli inerenti ad un pubblico ufficio, ovvero pregiudica i legittimi interessi patrimoniali o turba la pace delle famiglie, e' punito con la detenzione da sei mesi a tre anni, con multa da lire cinquecento a tremila e con l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art174 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari