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Il ministro di un culto, che, abusando della forza morale derivante dal suo ministero, eccita a disconoscere le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorita', od a trasgredire altrimenti i doveri verso la Patria o quelli inerenti ad un pubblico ufficio, ovvero pregiudica i legittimi interessi patrimoniali o turba la pace delle famiglie, e' punito con la detenzione da sei mesi a tre anni, con multa da lire cinquecento a tremila e con l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
