Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Sono puniti con la multa da lire cinquecento a tremila e con la interdizione temporanea dall'ufficio:

[2]1.° i pubblici ufficiali che, in numero di tre o piu', ed in seguito a concerto, abbandonano arbitrariamente il proprio ufficio; 2.° il pubblico ufficiale che abbandona il proprio ufficio per impedire la trattazione di un affare, o per recare qualsiasi altro nocumento al pubblico servizio.

[3]Se il colpevole e' ufficiale di polizia giudiziarii, si aggiunge l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii sino a trenta mesi.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art172 · fonte del testo

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