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Il pubblico ufficiale, che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un reato in materia attinente al proprio ufficio, per il quale si procede senza bisogno di querela, omette o ritarda di farne rapporto all'Autorita', e' punito, salvo quanto e' disposto negli articoli 147, 162 e 163, con la multa da cinquanta a mille lire.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art171 · fonte del testo

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