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[1]Il pubblico ufficiale, che per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurita', contraddizione od insufficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del suo ufficio, e' punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.
[2]Se il delitto e' commesso da due o piu' pubblici ufficiali in seguito di concerto, la multa e' da lire cento a tremila.
[3]Se il pubblico ufficiale e' un funzionario dell'ordine giudiziario, vi ha omissione o rifiuto quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
