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Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in concessioni, aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni od altri simili atti di una pubblica Amministrazione, presso la quale e' incaricato di dare ordini o consulti, deliberare, liquidare conti, regolare o fare pagamenti od esercitare ufficii di direzione, di sindacato o di qualsiasi altra natura, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con multa da lire cento a cinquemila.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
