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Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, ordina o commette contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario non preveduto da una speciale disposizione del presente codice, e' punito con la detenzione sino ad un anno; ed ove abbia agito per un fine privato alla detenzione e' sostituita la reclusione.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
