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[1]Il pubblico ufficiale, che, per danaro od altra utilita' qualunque, data o promessa, a se' o ad altri, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con multa da lire cento a cinquemila.

[2]La reclusione e' da cinque a dieci anni se il fatto ha avuto per oggetto:

[3]1.° il conferimento di pubblici impieghi, stipendii, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti in cui e' interessata l'Amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale;

[4]2.° il favore od il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato in causa penale.

[5]Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva della liberta' personale eccedente trenta mesi, la reclusione non e' minore di otto anni e la multa puo' estendersi al massimo.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art163 · fonte del testo

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