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Il pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, riceve in danaro od in altra utilita' qualunque, data o promessa, per se' o per altri, una retribuzione che non gli e' dovuta, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cinquanta a tremila.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
