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[1]Il pubblico ufficiale, che sottrae o trafuga danaro od altre cose mobili di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione l'esazione o la custodia, e' punito con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione da cinque a dieci anni e con multa non inferiore al doppio del valore delle cose sottratte o trafugate.
[2]Se il danno e' lieve, ovvero se e' stato interamente e spontaneamente risarcito prima di ogni provvedimento giudiziale a riguardo del colpevole ed a lui reso noto legalmente, la reclusione e' da uno a cinque anni e la interdizione e' temporanea.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
