Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando il pubblico ufficiale, nel commettere alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti, abbia agito per un fine privato, nel caso dell'articolo 147 la multa e' da lire cento a duemila, e negli altri casi alla detenzione e' sostituita la reclusione.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
