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[1]Il condannato alla pena della reclusione o della detenzione, per tempo non minore di tre anni, che abbia scontato almeno tre quarti della pena, se si tratta della reclusione, o la meta', se si tratta della detenzione, e dato prove di emendamento, puo' essere ammesso, col suo consenso, alla liberazione condizionale e revocabile, che in niun caso puo' eccedere tre anni.

[2]La liberazione condizionale non puo' concedersi:

[3]1°. a chi sia stato condannato per taluno tra i delitti indicati negli articoli 239 e 385 a 389;

[4]2°. a colui che, avendo commesso un delitto per cui e' stabilita la pena dell'ergastolo, sia stato, giusta l'articolo 56, condannato alla reclusione per trent'anni;

[5]3°. al recidivo in taluno fra i delitti indicati negli articoli 345 a 349 e 383;

[6]4°. al recidivo per la seconda volta in qualsiasi specie di delitto, che sia condannato a pena eccedente i cinque anni;

[7]5°. allo straniero.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art15 · fonte del testo

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