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[1]Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro, sottrae o ingiustamente ritiene, col consenso di essa, una persona che non ha compiuto gli anni quindici, ai genitori o tutori, od chi ne ha la cura o la custodia, anche temporanea, e' punito con la reclusione sino ad un anno.
[2]Se il fatto e' avvenuto senza il consenso della persona ritenuta o sottratta, ovvero se la medesima non aveva compiuto gli anni dodici sono applicate le disposizioni e le pene stabilite negli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
