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[1]La pena della detenzione si estende da tre giorni a ventiquattro anni, e si sconta negli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro, e con segregazione notturna.
[2]Il condannato puo' scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale e' assegnato, quella che e' piu' conforme alle sue attitudini e precedenti occupazioni; e puo' essere anche autorizzato, giusta i regolamenti, ad una specie diversa di lavoro.
[3]Se la pena della detenzione da scontare non eccede sei mesi, si sconta in una sezione speciale del carcere giudiziario.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
