Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La pena della detenzione si estende da tre giorni a ventiquattro anni, e si sconta negli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro, e con segregazione notturna.

[2]Il condannato puo' scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale e' assegnato, quella che e' piu' conforme alle sue attitudini e precedenti occupazioni; e puo' essere anche autorizzato, giusta i regolamenti, ad una specie diversa di lavoro.

[3]Se la pena della detenzione da scontare non eccede sei mesi, si sconta in una sezione speciale del carcere giudiziario.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art14 · fonte del testo

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