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Chiunque, nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, e' punito con la reclusione da quattro mesi ad un anno e con multa sino a lire cinquecento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
