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[1]Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, impedisce in tutto od in parte l'esercizio di qualsiasi diritto politico, e' punito, quando il fatto non costituisca un delitto piu' grave e non sia preveduto da speciali disposizioni di legge, con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cento a millecinquecento.
[2]Se il colpevole e' un pubblico ufficiale, che ha commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, le pena della detenzione e' da uno a cinque anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
