Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 62 e 63, pubblicamente eccita a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 101, 112, 113 e 115 e' punito, per il solo fatto dell'eccitamento, con la detenzione da dodici a trenta mesi e con multa da lire mille a tremila.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
