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Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 62 e 63, pubblicamente eccita a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 101, 112, 113 e 115 e' punito, per il solo fatto dell'eccitamento, con la detenzione da dodici a trenta mesi e con multa da lire mille a tremila.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art131 · fonte del testo

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