Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il condannato alla pena della reclusione per tempo non minore di cinque anni, il quale, durante meta' della pena, abbia tenuto buona condotta, puo' essere ammesso a scontarne il residuo in uno stabilimento penitenziario intermedio, agricolo o industriale, od anche a lavorare in opere pubbliche o di altra natura, sotto la vigilanza della pubblica Amministrazione. In questo caso, si ha cura che il condannato rimanga separato dagli operai liberi.

[2]Se il condannato non persevera nella buona condotta, l'ammissione suddetta e' revocata a norma dei regolamenti.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art13 · fonte del testo

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