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[1]Chiunque pubblicamente offende un principe regnante od un Capo di uno Stato estero e' punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con multa da lire trecento a tremila.
[2]L'azione penale e' promossa d'ufficio, ma non puo' essere proseguita che in seguito a richiesta del Governo dello Stato estero.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
