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Chiunque, nel territorio dello Stato, commette un fatto diretto contro la vita, la integrita' o la liberta' personale di un principe regnante o di un Capo di uno Stato estero e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la reclusione da sei a diciotto anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
