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L'azione penale per i delitti preveduti negli articoli precedenti e' promossa d'ufficio, ma non puo' essere proseguita senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia nei casi indicati nell'articolo 117, e senza l'autorizzazione del Senato o della Camera dei deputati nei casi preveduti nell'articolo 118.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
